Si possono detrarre le spese per il contenzioso nato in seguito a ristrutturazione?

Il maggior corrispettivo contrattuale corrisposto a fronte di spese di ristrutturazione e derivante da un contenzioso chiusosi definitivamente con l’esecutore dei lavori rientra tra gli oneri che danno diritto alla detrazione Irpef del 50% di cui all’art. 16-bis del Tuir.

Come sappiamo, il 31 maggio 2019 è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate la Circolare 13/E/2019 contenente una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato.

Da quanto appreso dagli organi di stampa, seguendo le indicazioni della citata circolare, il maggior corrispettivo contrattuale corrisposto a fronte di spese di ristrutturazione e spese derivate da un contenzioso chiusosi definitivamente con l’esecutore dei lavori rientrata gli oneri che danno diritto alla detrazione Irpef del 50% di cui all’art. 16-bis del Tuir.

Ciò, in quanto, quello che conta ai fini del beneficio è il principio di cassa (la spesa è detratta a partire dall’anno di sostenimento in 10 rate annuali di pari quota) e non quello in cui è emessa la fattura o sono eseguite le opere. Requisito indispensabile è che all’inizio del lavori ci si trovasse in regola con le dovute abilitazioni urbanistiche.

L’agevolazione compete, pertanto, anche se il pagamento è eseguito in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati.

Si pensa alle opere eseguite su parti comuni del condominio: potrebbe accadere, che a seguito di contenzioso aperto con la ditta che effettua i lavori, ci sia sentenza definitiva che condanni il condominio a pagare alla ditta un maggior onere rispetto a quanto già pagato: in questa ipotesi ciascun condomino avrà dedotto (in base alla propria quota di spettanza) la prima somma pagata a decorrere dal Modello Redditi PF/2018 e potrà dedurre la restanti somma aggiuntiva a partire dal Modello Redditi PF/2020.

In proposito, si ricorda che in caso di opere, che danno diritto alla detrazione, eseguite sul condominio, l’amministratore rilascia a ciascun condomino una certificazione dalla quale risultano l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento; la quota parte millesimale imputabile al condomino.

Tratto da CondominioWeb

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