“Bonus ristrutturazioni” per il 2020 anche per l’accessibilità

Per tutto il 2020 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, compresi quelli per il superamento delle barriere architettoniche, è possibile fruire della maggiore detrazione Irpef al 50%.

29 gennaio 2020

L’agevolazione fiscale, conosciuta come “bonus ristrutturazioni” finalizzata al recupero edilizio degli immobili, compresa la possibilità di realizzare e migliorare la loro accessibilità, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020, dalla Legge di Bilancio 2020 – Legge 160/2019.

La detrazione spetta a coloro che sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) – non solo proprietari dell’immobile, ma anche soggetti con diritti di godimento sugli immobili oggetto degli interventi.

È stata introdotta dalla Legge 449/97 e, con successive disposizioni, resa permanente per una detrazione del 36% delle spese documentate fino ad ammontare complessivo della spesa non superiore a 48.000 euro.

La percentuale di detrazione e l’importo di spesa, dall’anno 2013, sono stati elevati al 50% per un importo di spesa sostenuta di 96.000 euro.

La misura con questa maggiore agevolazione è stata prorogata negli anni e, con questa ulteriore proroga resta in vigore, con le stesse modalità, per tutto il 2020.

La detrazione è applicata sull’imposta lorda dovuta dal contribuente, sulla base della spesa sostenute (nei limiti previsti), per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione – interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia – realizzati sulle singole unità immobiliari (esclusa la manutenzione ordinaria) e sulle parti comuni degli edifici condominiali (tutti definiti nel DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)).

Tra gli interventi ammessi alla detrazione ci sono i lavori per il superamento delle barriere architettoniche realizzati sia sulle parti comuni degli immobili che sulle singole unità immobiliari.

Questi, rientranti tra quelli rivolti al miglioramento complessivo del patrimonio immobiliare, non hanno come presupposto la “condizione” del richiedente/contribuente: non deve essere necessariamente una persona con disabilità o un suo familiare.

È, invece, indispensabile che i lavori, per essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, rispettino i requisiti stabiliti dalla normativa di settore (Legge 13/89 e DM 236/89).

Se non sono presenti queste prescrizioni, la detrazione spetta comunque quando l’intervento rientra tra quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR 380/2001 realizzato sulla singola unità immobiliare e, sulle parti condominiali, anche per la manutenzione ordinaria (alla lettera a) dell’articolo citato).

È necessario quindi, prima di realizzare l’intervento, avviare alcune verifiche sulla rispondenza delle opere alle caratteristiche tecniche previste dal DM 236/89.

Ad esempio che siano presenti, quelle:

  • agli artt. 4.1.12 e 8.1.13 per l’installazione nel condominio di un sistema collegamento verticale tra tutti i piani, come una piattaforma elevatrice;
  • agli artt.4.1.6 e 8.1.6 per il rifacimento del servizio igienico all’interno di un appartamento.

Solo con queste caratteristiche gli interventi sono anche soggetti all’applicazione agevolata dell’IVA, ridotta al 4%, rientrando tra “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche” (al numero 41-ter), della Tabella A, Parte II, del DPR n. 633 del 1972).

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