Nuovo libretto di impianto anche per i condizionatori

Dal prossimo 1° giugno cambiano i documenti che certificano l’efficienza degli impianti di riscaldamento installati in casa, in ufficio o in azienda. E diventano obbligatori anche per i dispositivi di climatizzazione estiva.

.

Clicca qui per scaricare il D.M. 10/02/2014

Clicca qui per scaricare il DPR 74/2013


Impianti di riscaldamento

Il libretto di impianto deve essere presente per tutti gli apparecchi; inoltre, se la potenza è maggiore di 10 kW, diventa obbligatorio anche sottoporre l’apparato agli opportuni controlli periodici.

Ricordiamo che il libretto viene compilato per la prima volta dall’installatore, all’atto della messa in funzione e aggiornato dal responsabile dell’impianto o dal manutentore.

Con l’entrata in vigore, dal 1° giugno, del nuovo libretto, il responsabile (che nei piccoli impianti è l’utente stesso, mentre in condominio può essere l’amministratore o la ditta abilitata da questi delegata) dovrà scaricare il nuovo modello di libretto dai modelli già disponibili sul sito del ministero Sviluppo economico e trascrivere sulla prima pagina di questo i dati identificativi dell’impianto così da consegnarlo, all’atto del controllo, al manutentore per l’aggiornamento.

Il rapporto di efficienza, invece, viene compilato direttamente dal manutentore, che ha anche il compito di trasmetterlo, preferibilmente in via telematica, all’ente locale che tiene aggiornato il catasto.

Nel documento è indicato il risultato dei controlli, che devono essere conformi a quanto previsto dalle norme Uni. In caso contrario, il rapporto risulterà negativo e l’impianto sarà da sostituire.

Incaricati dei controlli sono gli enti locali che ricevono il report delle verifiche e che, da parte loro, organizzano campagne ispettive a campione.

Le sanzioni vanno da 500 ai 3mila euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile. Da mille ai 6mila euro per l’operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.

Nuove norme per i condizionatori/climatizzatori estivi

Con l’arrivo dei nuovi modelli di libretto e di rapporto, scattano dal 1° giugno obblighi (prima assenti) anche per chi ha in casa o in ufficio un sistema di condizionamento.

Esattamente come per le caldaie, anche per i condizionatori è necessario compilare il libretto dell’impianto e – laddove la potenza sia maggiore di 12 kW – diventa obbligatorio anche sottoporre l’apparato agli opportuni controlli periodici.

Anche per gli impianti di climatizzazione estiva vi sono nuovi adempimenti che ricalcano quelli per il riscaldamento. Innanzitutto sarà necessario produrre un libretto, che mappa la vita dall’apparato dalla fase di installazione in poi e dovrà contenere i successivi rapporti di efficienza, ogni volta che sarà sottoposto a un controllo.

Per gli impianti con apparati standard e una potenza fra i 12 kW e i 100 kW, l’obbligo di ispezione scatta ogni quattro anni.

Nel caso di un unico sistema per il caldo e il freddo, con generatori diversi, le ispezioni dovranno essere effettuate in momenti distinti.

Cosa cambia con il nuovo D.M. 10 febbraio 2014?

Dal 1° giugno 2014 arriva il “Libretto di impianto per la climatizzazione” con i seguenti obblighi:

  • deve essere redatto per tutti gli impianti, esistenti e di nuova installazione
  • deve essere redatto per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla potenza termica
  • deve essere redatto dall’installatore per i nuovi impianti e dal responsabile (o terzo responsabile) per quelli esistenti
  • deve essere disponibile in forma cartacea o elettronica
  • devono essere stampate e conservate, anche in formato elettronico, le schede pertinenti lo specifico impianto
  • deve avere come allegato il vecchio libretto dell’impianto e di centrale
  • deve essere consegnato in caso di alienazione del bene
  • deve essere conservato per almeno 5 anni dalla dismissione del bene
  • devono essere aggiornati i vecchi allegati del D.M. 17/03/03 (Allegati I,II) e del D.Lgs 19/08/05 n. 192 (Allegati F e G) con i nuovi allegati conformi al D.M. 10 febbraio 2014

Inoltre, dal 1° giugno 2014 il manutentore deve redigere specifici “Rapporti di Controllo” in caso di interventi di controllo e manutenzione su impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale superiore ai 10 kW, e di climatizzazione estiva superiore ai 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.

Per redigere i Rapporti di Controllo dovranno essere utilizzati i nuovi modelli conformi agli allegati II,III,IV, e V del D.M. 10/02/2014 (che sostituiscono i vecchi allegati F e G del D.Lgs.  192/2005) da spedire prioritariamente, con strumenti informatici, all’Autorità competente.


I modelli da utilizzare per il rapporto di efficienza energetica sono suddivisi per tipologie impiantistiche :

  • Tipo 1 – Impianti con cogeneratore di calore di fiamma (Allegati II)
  • Tipo 2 – Gruppi Frigo – Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore (Allegato III)
  • Tipo 3 – Scambiatori – Impianti alimentati da teleriscaldamento (Allegato IV)
  • Tipo 4 – Impianti cogenerativi (Allegato V) 

Fonti: consumatore.tgcom24.it    laleggepertutti.it    acca.it

Condividi

Lascia un commento