Accesso sull’altrui proprietà per lavori

Cosa fare al verificarsi delle condizioni di dover installare, sul fondo del vicino o di chi abita al piano terra di un edificio, ponteggi e impalcature necessarie per il rifacimento della facciata oppure, altro caso frequente in caso di edifici aderenti e di differenza altezza, il doversi appoggiare sul lastrico solare del vicino per agire su lato dell’edificio in parte contiguo.

Come sempre il Codice civile giunge in nostro aiuto, il C.C. prevede queste eventualità infatti all’art. 843 (Accesso al fondo) precisa che “il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune”.

Il secondo comma dell’art. 843 c.c. aggiunge poi che “se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità”.

L’accesso non è quindi concesso in maniera automatica e, laddove il proprietario non lo consenta, sarà possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria per verificare la liceità dell’accesso e la sussistenza del requisito della necessità.

La Cassazione ha chiarito che occorrerà “accertare se la soluzione prescelta (accesso e passaggio per un determinato fondo altrui) sia l’unica possibile o, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo (riparazione o costruzione) con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo” (Cass. civ., n. 1801/2007). 
Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità. Non si può chiedere l’accesso sempre e comunque, ciò anche solamente per comodità, ma deve ricorrerne la necessità.

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