Disinfestazione e Condominio, cosa fare?

Secondo la normativa tutti gli amministratori di condominio sono tenuti ad adempiere all’ obbligo di disinfestazione del condominio e alla pianificazione degli interventi di deblattizzazione e derattizzazione delle aree condominiali.
Gli interventi devono essere affidati a ditte specializzate e munite di apposito tesserino. Con legge 25 gennaio 1994, pubblicata su G.U. n 27 del 03/02/1994,  è definita la procedura legata alla disinfestazione del condominio, elencando tutte le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione cui gli amministratori di condominio si devono adeguare per tutelare i condomini e non incorrere in sanzioni.

Compito dell’amministratore è quello di assegnare l’incarico di mantenere puliti ed in ordine le scale, il cortile e tutti gli ambienti in comune ad una impresa di pulizie, programmando l’erogazione del servizio. L’obbligo di disinfestazione condominio rientra nelle funzioni principali di un amministratore, che deve provvedere, con cadenza annuale a pianificare gli interventi di disinfestazione e deblattizzazione delle reti fognarie (interventi di carattere ordinario) e a farli approvare in assemblea. Per quanto riguarda gli interventi di carattere straordinario, come nel caso di presenza di specie infestanti in condominio, l’amministratore ha l’obbligo di intervenire per evitare che l’infestazione si propaghi in modo incontrollato all’interno dell’edificio.
Tutte le spese sostenute per gli interventi devono essere presentate in bilancio alla fine dell’anno contabile, facendone adeguata comunicazione a tutti i condomini.

Ma a chi spettano le spese per le deblattizzazione e derattizzazione, insomma quegli interventi che dovrebbero garantire l’assenza di topi e scarafaggi. L’art. 9 della legge n. 392/78, ai primi due commi, specifica che: ” Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi c omuni. Le spese di disinfestazione (nella loro accezione più generica) spettano al conduttore che usufruisce direttamente del servizio finalizzato ad una migliore vivibilità degli spazi comuni e delle porzioni di piano di proprietà esclusiva.

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