Quale cifra posso scaricare per l’affitto nella dichiarazione dei redditi?

?

Come ogni anno, anche quest’anno è cominciata la stagione della dichiarazione dei redditi. Stagione calda o bizzarra, a seconda dei guadagni personali e delle varie voci da includere. In ogni caso si tratta di un appuntamento a cui nessun contribuente può sfuggire e che potrebbe magari trasformarsi anche in un giorno che porta buone notizie, se si riuscissero a trovare un buon numero di detrazioni che abbassano le aliquote da pagare e lasciano un margine di credito da recuperare, o meglio da spendere. In questo gioco di equilibrio potrebbe giocare la sua parte anche l’affitto. Quanto posso recuperare rispetto a quanto pago?

Quando si prende in affitto un immobile ci si concentra da subito su quali e quante saranno le spese che si andranno a sostenere. Poi dopo qualche mese in cui si paga regolarmente un canone di affitto, si inizia a pensare a come poter recuperare qualcosa. La domanda che molti lettori/inquilini in questi anni ci pongono è “come faccio a scaricare le spese di affitto”, oppure “posso detrarre i canoni mensili che pago?”  Diciamo che a entrambe le domande si potrebbe o più correttamente si dovrebbe, rispondere in maniera negativa. Più precisamente sfatiamo il primo “mito”:

Non è possibile detrarre il canone mensile di affitto


Ovvero, il canone che pago ogni mese non fa parte tout court delle spese da detrarre o da dedurre. Per cui altro punto da precisare è che


La detrazione per l’affitto non è proporzionale a quanto pago.


Non è, infatti, la cifra che pago a determinare quanto potrò portare in detrazione nella mia dichiarazione dei redditi. Sono due le variabili da tenere in considerazioni per individuare e calcolare la detrazione a cui ho diritto se vivo in affitto:


1. Tipo di contratto stipulato/condizione dell’inquilino.


Le detrazioni fiscali previste sono legate o al tipo di contratto stipulato (libero 4 + 4 o concordato 3+2):
– per il contratto libero di 4 anni + 4 le detrazioni sono di 300 o 150 euro.
– Per il contratto a canone concordato 3 +2 la detrazione è di 495,80 o 247,90.


oppure a una condizione dell’inquilino che può essere


a) trasfertista per motivi di lavoro: per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro è prevista una detrazione, per i primi tre anni di contratto, a prescindere dal tipo di contratto stipulato, di 991,60 euro.
b) potrebbe essere uno studente universitario fuori sede: per questi casi è prevista una detrazione Irpef pari al 19% del canone annuo pagato. L’importo massimo detraibile per ciascun anno è pari ad euro 2.633. Tale detrazione viene riconosciuta anche in caso di contratti di affitto diversi da quello previsto dalla Legge 431/1998, come nel caso dei contratti di ospitalità, agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. La condizione essenziale è il vincolo della distanza tra luogo di residenza e Comune in cui ha sede l’università: dovrà esser pari ad almeno 100 km (scende a 0Km nel caso di zona montana e disagiata), dal 2018 vale anche se il comune si trova nella stessa provincia. La detrazione vale eventualmente per il genitore che sostiene tale spesa.
c) oppure un giovane che prova l’esperienza di vivere lontano dalla casa di origine: anche in questo caso, come per i trasfertisti, è prevista una detrazione per i primi tre anni di affitto di 991,60 euro a prescindere dal contratto stipulato. Il giovane deve avere tra i 20 e 30 anni ed essere alla “prima esperienza” di affitto dopo aver vissuto nella casa di famiglia.

2. La seconda determinante variabile è quella del reddito complessivo :
Le detrazioni per lavoratori trasfertisti e per i giovani inquilini sono ammesse solo se il reddito del contribuente non supera i 15.493, 71 euro annui lordi. Per le agevolazioni sul contratto libero di 4 anni + 4 sono di 300 euro se il reddito del contribuente non supera i 15.493, 71 euro annui lordi, che scendono a 150 euro se il reddito supera tale cifra ma è compreso entro i 30.987,41 euro. Per i contratti 3+2 a canone concordato la detrazione è di 495,80 per chi ha un reddito fino a 15.493,72 e scende a 247,90 per redditi fino a 30.987,41. In entrambi i casi la detrazione non spetta se il reddito è superiore a 30.987,41 euro.

COME CALCOLO LA DETRAZIONE SPECIFICA PER LO SCORSO ANNO ?
La detrazione dovuta in base ad una delle condizioni di contratto o personale che abbiamo elencato sopra, viene rapportata al numero di giorni in cui si è utilizzato l’immobile e alla percentuale di contestazione del contratto di affitto. Ovvero se ci sono due intestatari del contratto al 50% si avrà la metà della detrazione, ad esempio 150 euro dei 300 dovuti; così come se avessi iniziato il contratto di affitto dal 01/03/2018 dovrei considerare 306 giorni complessivamente, quindi dividere i 300 euro ipotetici per 365 e moltiplicarli per 306, ottenendo una detrazione di 252 euro.

Se durante l’anno ci fossero più contratti di locazione di cui sono intestataria, dovrei effettuare i singoli calcoli e riportare la somma delle detrazioni spettanti per i singoli contratti.


LA DETRAZIONE SPETTA SEMPRE ?
C’è un’altra considerazione da fare per trasfertisti, giovani e tipologie di contratto abitativo: ovvero la detrazione spetta se la casa oggetto del contratto viene usata dall’intestatario come abitazione principale. Come abbiamo detto più volte spesso il concetto di abitazione principale è collegato a quello di residenza; sicuramente se ho la residenza nella casa in affitto non ho dubbi sull’aver diritto a tali detrazioni.


Buona dichiarazione dei redditi.

by Isabella Tulipano

Articolo pubblicato da Blog Affitto

Condividi