Soppresso l’obbligo di comunicazione della proroga della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni

L’articolo 3-bis della Legge di conversione del cd Decreto Crescita dispone l’abrogazione dell’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare secca e della relativa sanzione previsti al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 9 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’ esame del Senato (AS 1294).
A tal fine, il comma 1 dell’articolo in commento sopprime l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il quale prevede che in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva – pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti – dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). Non sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. Con la legge di bilancio 2018 è stata prorogata per ulteriori 2 anni (2018 e 2019) l’aliquota ridotta al 10% per i contratti a canone concordato, introdotta dal decreto legge 102/2013 (con un’aliquota pari al 15%) e successivamente ridotta e prorogata nel tempo.
La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’ Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Giovanni Calzolari

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