Nuove norme nei controlli delle caldaie

Il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il DPR 16 aprile 2013, n. 74, che (recepisce una direttiva europea) e rinnova la disciplina concernente i controlli di “efficienza energetica” degli impianti di climatizzazione invernale, comunemente noti come caldaie, ed estiva, anche noti come climatizzatori. Opportunamente si è mantenuto l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate. Restano invariati il campo di applicazione e la periodicità, per la “cadenza dei controlli” nella manutenzione ai fini della sicurezza  ci si deve attenere alle indicazioni fornite dall’installatore della caldaia o del climatizzatore nella dichiarazione di conformità o, in mancanza di  queste, dal libretto di uso e manutenzione del fabbricante, o in mancanza di entrambi, alle prescrizioni e alla periodicità prevista dalle norme UNI e CEI.

Spetta comunque al manutentore, presa visione dello stato dell’apparecchio e/o dell’impianto, comunicare per iscritto al cliente quali interventi vanno effettuati e con quale tempistica per garantire un funzionamento in sicurezza.

Per quanto riguarda invece i controlli per l’efficienza energetica (per le caldaie il cosiddetto “controllo fumi” o “controllo combustione”) si applicano le periodicità della tabella sottostante, che possono essere così riassunte: i controlli per impianti di riscaldamento di potenza compresa fra 10 e 100 kW, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se alimentato a gas metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.

Prima del DPR 74/2013 le normative vigenti (DPR 412/93 e 59/1999, D. Lgs. 192/2005 e 311/2006) prevedevano per le caldaie fino a 35 kw controlli sull’efficienza a cadenza:

  • Annuale in caso di combustibile liquido o solido;
  • Biennale, in caso di impianto a gas a focolare aperto (tipo B) all’interno dei locali o nel caso in cui la caldaia avesse più di otto anni;
  • Quadriennale, per impianti a gas a tenuta stagna (tipo C)

Ora per tutti gli impianti a combustibile liquido o solido si passa da uno a due anni e per tutti gli impianti a gas si passa a quattro anni senza distinzione a seconda del tipo di caldaia o dell’anzianità della stessa (naturalmente per quelli inferiori o uguali a 100kW di potenza).

Grazie a questa nuova tempistica nei controlli sull’efficienza energetica si potranno risparmiare dai 50 ai 60 euro a famiglia ogni 4 anni per chi ha le caldaie tradizionali (il 70% degli impianti). E’ importante dare alle famiglie indicazioni precise, sono molte le carenze informative.

Va inoltre precisato che il Decreto 74/2013 in vigore dal luglio scorso solo in quelle regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base dell’art. 17 del dlgs 192/2005 (clausola di cedevolezza), ovvero tutte le regioni ad esclusione della Liguria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia che l’hanno recepita prima dell’entrata in vigore dell’ultimo DPR. Queste regioni, dunque, dovranno intervenire per garantire la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del DPR assumendoli come riferimento minimo inderogabile (art. 10 DPR 74/2013).

Tabella 1

CALDAIE
Tipologia Impianto Alimentazione Potenza termica [kW] Cadenza controlli di efficienza energetica
Impianti con generatore di  calore a fiamma A combustibile liquido o solido 10 < P < 100 Ogni 2 anni
P > 100 Ogni anno
A gas, metano o GPL 10 < P < 100 Ogni 4 anni
P > 100 Ogni 2 anni

Novità importanti anche per quanto concerne le ispezioni, che in molte regioni sono affidate a enti o società di proprietà pubblica o aziende private. Nel nuovo regolamento si stabilisce che “l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”. Quindi le ispezioni cesseranno, tranne che per particolari situazioni, quali ad esempio: a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità; b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.
Ricordiamo che, oltre all’effettuazione dei controlli di efficienza energetica, è obbligatorio pagare periodicamente il ticket, ossia la quota individuale che serve a finanziare le ispezioni.

Fonte:Federconsumatori

Per maggiore chiarezza si riportano anche le indicazioni fornite dalla ditta Knez

Il nuovo Decreto DPR 74/13, si compone di vari articoli, in particolare l’articolo 7 parla di MANUTENZIONE e l’articolo 8 parla di CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA le cui frequenze sono riportate nell’ALLEGATO A.
Nell’articolo 7 ( CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ), nel punto 2 è riportato chiaramente che le operazioni di controllo e manutenzione DEVONO essere eseguite secondo le istruzioni del costruttore dell’impianto (evento molto raro) o del FABBRICANTE DELL’APPARECCHIO A GAS.
Il “NUOVO DECRETO DPR 74/13” (vedi Art. 7. Commi 1. e 2.) prescrive chiaramente che, per quanto riguarda la frequenza delle operazioni di manutenzione degli apparecchi bisogna  sempre fare riferimento alle scadenze e le modalità che vengono previste ed indicate nel libretto di istruzioni messo a disposizione delle Case Costruttrici dei rispettivi apparecchi, a meno che l’installatore dell’impianto stesso non abbia indicato disposizioni diverse.
E’ evidente, infatti, che soltanto i Costruttori degli apparecchi conoscono, ai fini della SICUREZZA, quali operazioni di manutenzione hanno bisogno i generatori da loro stessi costruiti.
Tali esigenze di sicurezza, infatti, sono salvaguardate dalla Legge 46/90 e Decreto Ministeriale 37/08, ed evidentemente non possono assolutamente essere derogate o scavalcate da provvedimenti legati al campo dell’efficienza energetica.
A tal proposito segnaliamo che quasi TUTTI i costruttori europei di apparecchi a gas stabiliscono, nei libretti per l’uso e la manutenzione dei propri generatori (sia caldaie che scaldabagni), che il controllo e la manutenzione dell’apparecchio deve avvenire perlomeno con frequenza ANNUALE.

 

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