A Catanzaro nuovo accordo sugli affitti concordati

Nella data di oggi presso la sala dei concerti del comune di Catanzaro è stato siglato l’accordo per la revisione dell’accordo per gli affitti concordati, accordo che ha visto tra i promotori l’ASPPI di Catanzaro e le sedi locali della UPPI, del SUNIA e del SICET ed una grande disponibilità da parte del Comune.

Il nuovo accordo, che và a sostituire quello siglato oltre un decennio, ha lo scopo di essere un volano per l’emersione del nero immobiliare e strumento di calmieramento dei prezzi degli affitti.

Alla base della valutazione dei prezzi di affitto sono stati evidenziati due paramenti: la posizione geografica, dividendo Catanzaro in tre aree omogenee, e alla qualità dell’unità immobiliare da affittare, tramite parametri oggettivi e facilemnte riscontrabili; particolare attenzione è stata posta alle categorie svantaggiate.

Accordo per il territorio del Comune di Catanzaro – Legge 431/21998 – Canoni Concordati Allegato in PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordando la disponibilità dei referenti ASPPI per rispondere a ogni vostra richiesta si riporta nel dettaglio l’art.1 dell’accordo

ART. 1

NORME GENERALI

PARTE PRIMA

Le parti riproducono in allegato al presente Accordo Territoriale, tutte le norme contrattuali definite dalla Legge 431/98, dai Contratti Tipo elaborati dalla Convenzione Nazionale del 06-09-2002 e recepiti dal Decreto Ministeriale del 30-12-2002, dalle norme ancora in vigore della Legge 392/78, dai Regolamenti Edilizi dei Comuni e dalla Normativa per la sicurezza degli impianti degli alloggi, di cui alla Legge 46/90.

PARTE SECONDA

Determinazione delle Fasce del Canone

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Catanzaro.

  1. I) –CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE.

Per il Comune di Catanzaro

Ai sensi e con le finalità di cui all’art. 2, comma 3 L. 431/98, le parti, come sopra costituite, hanno individuato nel territorio del Comune di Catanzaro tre aree aventi caratteristiche omogenee per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali, tipologie edilizie, di seguito denominate:

ZONA A, ZONA B, ZONA C.

–            ZONA A : la zona compresa tra il confine nord della città (pontegrande, ponte piccolo) e la linea immaginaria che va alla stazione funicolare a valle, passa per il ponte soprastante il torrente Fiumarella e che incrocia via Lucrezia della valle; il tutto racchiuso tra i torrenti Fiumarella e Musofaro. La zona A comprende, inoltre, viale De Filippis e via Lucrezia della Valle,aree limitrofe e tutto il centro storico. Quartiere Catanzaro Lido.

 

–            ZONA B :  tutta l’area compresa nel costone ovest del territorio comunale e tra questi Gagliano, Mater Domini, S. Antonio di Gagliano, S. Elia. Tutta l’area compresa dal confine Sud della zona A fino al centro commerciale Le Fornaci; Sala, S. Maria, viale Magna Grecia. La zona B comprende inoltre Germaneto, via Molè, viale Europa e Siano.

–            ZONA C : periferie e contrade ed in particolare Barone, Cava, Ianò, Aranceto e Pistoia.

Per le zone omogenee come sopra individuate vengono di seguito definite e riportate le fasce di oscillazione dei canoni per valori al mq/annui.

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione, recante altresì – come col presente Accordo formalmente si conviene – le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione Istat.

Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti all’interno della fascia di oscillazione e sulla base degli elementi oggettivi di cui alle tabelle sotto meglio riportate.

  1. II)MODALITA’ PER IL CALCOLO DEL CANONE CONCORDATO:

I metri quadrati delle unità immobiliari (c.d. superficie convenzionale) sono dati dalla somma dei seguenti elementi:

  1. a) l’intera superficie calpestabile;
  2. b) il50% della superficie delle autorimesse singole;
  3. c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
  4. d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
  5. e) il 15%della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;
  6. f) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto del 5%.

La superficie dei vani con altezza media inferiore a m 1,70  è conteggiata al 15%.

Per gli alloggi con superficie interna compresa tra 47 mq. e 70 mq., la superficie può essere aumentata del 15% e comunque non oltre i 70 mq.

Per gli alloggi con superficie interna pari e/o inferiore a 46 mq., la superficie può essere aumentata del 20%  e comunque fino ad un massimo di 50 mq.

I suddetti limiti tengono conto della Sentenza della Corte Costituzionale n° 236 del 18/6/1987.

III) INCREMENTI E DIMINUZIONI NEL CALCOLO DEL CANONE CONCORDATO:

  1. Le parti concordano che, limitatamente ai rinnovi contrattuali, gli incrementi riferiti alle superfici degli alloggi sino a 46 mq. non si applicheranno per i nuclei familiari e/o le coppie, anche di fatto (registrate all’anagrafe del Comune o da quello di provenienza come famiglia anagrafica legata da vincoli affettivi debitamente certificata dallo stato di famiglia), il cui reddito familiare non sia superiore a €.12.395,00 (limite di decadenza della Regione Calabria per gli alloggi ERP), da calcolarsi in base all’art. 21, I° comma della legge 457/78.
  2. Il valore unitario al mq. delle fasce di oscillazione potrà essere ridotto sino ad un massimo del 15% per gli alloggi la cui superficie sia pari o superiore ai 120 mq..
  3. Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni quattro, la fascia di oscillazione dei canoni di cui all’allegato, relativa al Comune e alle zone ove è ubicato l’immobile, potrà subire nei valori minimo e massimo un aumento del 3% per i contratti di durata superiore di quattro anni.
  4. Per le unità immobiliari completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato e con  elettrodomestici  completamente funzionanti, i valori delle fasce di oscillazione potranno aumentare fino ad un massimo del 10%.

FASCIA DI OSCILLAZIONE PER IL COMUNE DI Catanzaro

 

Fascia minima Fascia

media

Fascia massima
 Zona A 25,00-35,00 35,00-45,00 45,00 -55,00
 Zona B 22,00-24,00 24,00-35,00   35,00-50,00
 Zona C 20,00-22,00 22,00-30,00 30,00-45,00

Al fine di individuare la specifica fascia di oscillazione di riferimento, per determinare il canone di locazione da applicare nei singoli casi, le parti convengono sulla definizione di alloggio “normale”, che come tale si colloca nella fascia di oscillazione “media”, ogni unità abitativa che sia dotata di allacciamento alla rete idrica, di erogazione di gas (anche tramite deposito rispondente alle vigenti normative di sicurezza), di allacciamento alla rete fognante, di idoneo impianto di riscaldamento singolo, di uno stato di manutenzione generale normale  e comunque dei requisiti previsti dall’allegata tabella 1 che potrà far oscillare il canone all’interno della fascia in rapporto agli elementi richiamati.

L’alloggio di tipo “normale”, come sopra definito, potrà collocarsi all’interno della fascia massima  in presenza di almeno 8 parametri tra quelli di seguito indicati.

L’alloggio di tipo “sufficiente” di cui alla tabella 1 si colloca nella fascia di oscillazione media; mentre l’alloggio di tipo “scadente”, nella fascia di oscillazione “minima”.

La determinazione del canone effettivamente applicabile, all’interno delle singole fasce  – minima, media, massima – è determinata dalle parti le quali potranno farsi assistere nella contrattazione dalle organizzazioni sindacali di categoria se richiesta anche da una sola parte.

Per la definizione del canone ed all’interno della fascia di oscillazione, si terrà altresì conto dello stato di manutenzione dell’alloggio e dello stabile, della tipologia, dei servizi utilizzabili quali mezzi di trasporto, scuole, etc., e di ogni elemento che lo caratterizzi tra quelli comunemente presenti nel mercato immobiliare: esposizione, rifiniture, e stato degli infissi, etc..

Il canone individuato sarà diminuito di una percentuale pari al 20% per alloggi situati al piano seminterrato – abitabile , e del 10% per quelli posti oltre il terzo piano senza ascensore; mentre per gli alloggi situati al piano attico panoramico, il canone sarà incrementato del 10%.

Il canone sarà incrementato del 10% per gli immobili lungo via Bellavista limitatamente a quelli con vista panoramica sul golfo e per gli alloggi situati alla via lungomare del quartiere di Catanzaro Lido.

Aggiornamento ISTAT – Il canone potrà essere aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della variazione Istat; l’adeguamento decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta.

Parametri di riferimento per il calcolo del canone concordato

Per la determinazione del canone si tiene conto dei seguenti parametri e/o elementi:

1. Posto auto assegnato;
2 Cortile d’uso comune, storico o attrezzato a verde;
3 Cantina;
4 Terrazza o balcone;
5 Area verde di pertinenza;
6 Impianto di condizionamento;
7 Impianto sportivo di pertinenza;
8 Doppi servizi;
9 Porta blindata;
10 Doppi vetri;
11 Giardino ad uso esclusivo con superficie di 80 mq. o oltre;
12 Stabile ultimato o completamente ristrutturato negli ultimi 10 anni;
13 Sistema di sicurezza o sistema di allarme;
14 Cucina abitabile con finestra;
15 Videocitofono;
16 Antenna centralizzata o impianto satellitare;
17 Linea telefonica e ADSL;
18 Riscaldamento autonomo;
19 Palazzina non superiore a quattro piani, con un massimo di tre appartamenti a piano;
20 Strutture di superamento di barriere architettoniche.

Per ulteriori informazioni vedi anche

SIGLATO L’ACCORDO TERRITORIALE PER LA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

 IL VANTAGGIO DEGLI AFFITTI CONCORDATI

CANONE CONCORDATO: SENZA I NUOVI ACCORDI I CONTRATTI NON DECOLLANO

a cura di Loiaconi Santo

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