A Lamezia Terme nuovo accordo sugli affitti concordati

Nella data di oggi presso la sala  del comune di CLamezia Terme è stato siglato l’accordo per la revisione dell’accordo per gli affitti concordati, accordo che ha visto tra i promotori l’ASPPI di Catanzaro e le sedi locali della UPPI, del SUNIA e del SICET ed una grande disponibilità da parte del Comune.

L’accordo ha lo scopo di essere un volano per l’emersione del nero immobiliare e strumento di calmieramento dei prezzi degli affitti.


Alla base della valutazione dei prezzi di affitto sono stati evidenziati due paramenti: la posizione geografica, dividendo Lamezia Terme in tre aree omogenee in cui sono state individuate delle subzone, e alla qualità dell’unità immobiliare da affittare, tramite parametri oggettivi e facilemnte riscontrabili; particolare attenzione è stata posta alle categorie svantaggiate.

Accordo per il territorio del Comune di Lamezia Terme – Legge 431/21998 – Canoni Concordati


 

Accordo territoriale per i contratti di locazione a canone concordato

del Comune di Lamezia Terme

(L. 9 DICEMBRE 1998 N. 431)


In attuazione :
–    della Legge 9 Dicembre 1998 n. 431;
–    del Decreto del 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Finanze;
–    della deliberazione del CIPE del 13 novembre 2003;
TRA
Organizzazioni della proprietà edilizia:
ASPPI – associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari – della provincia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore;
UPPI – Unione Piccoli Proprietari Immobiliari della provincia di Cosenza, in persona del legale   rappresentante pro tempore,  con delega nazionale UPPI a trattare per la provincia di Catanzaro;
E
Organizzazioni degli inquilini:
SUNIA – Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, federazione regionale della     Calabria, in persona del legale rappresentante    pro tempore;
SICET –    Sindacato  Inquilini Casa e Territorio, federazione provinciale di Catanzaro, in persona    del legale rappresentante pro tempore;
ANIA –       Associazione nazionale inquilini ed assegnatari, federazione provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
NORME GENERALI

PARTE PRIMA
Le parti riproducono in allegato al presente Accordo Territoriale, tutte le norme contrattuali definite dalla Legge 431/98, dai Contratti Tipo elaborati dalla Convenzione Nazionale del 06-09-2002 e recepiti dal Decreto Ministeriale del 30-12-2002, dalle norme ancora in vigore della Legge 392/78, dai Regolamenti Edilizi dei Comuni e dalla Normativa per la sicurezza degli impianti degli alloggi, di cui alla Legge 46/90.
PARTE SECONDA
Determinazione delle Fasce del Canone
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Lamezia Terme.
I) – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE.
Per il Comune di Lamezia Terme
Ai sensi e con le finalità di cui all’art. 2, comma 3 L. 431/98, le parti, come sopra costituite, hanno individuato nel territorio del Comune di Lamezia Terme tre aree aventi caratteristiche omogenee per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali, tipologie edilizie, di seguito denominate:
ZONA A, ZONA B, ZONA C.
–    ZONA A : Centro Storico – ex Comune Nicastro, via Torre, via S. Teodoro – vedi planimetria allegata;
–    ZONA B :NICASTRO Centro – C.so G. Nicotera, via xx Settembre, via Piave – vedi planimetria allegata;
–    ZONA C :  NICASTRO semi-centro – via delle Vittorie, via degli Itali, via dei Bizantini sino all’incrocio, verso Sud, con via Foderaro – vedi planimetria allegata;
–    ZONA D : NICASTRO periferia – fine via del Progresso, fine via dei Bizantini, loc. Scinà, Bella – vedi planimetria allegata;
–    ZONA E : SAMBIASE Centro Storico – Cafaldo, Meraglia – vedi planimetria allegata;
–    ZONA F : SAMBIASE Centro – via E. di Sapri, via Marconi, P.zza Fiorentino, via delle Terme – vedi planimetria allegata;
–    ZONA G : SAMBIASE periferia – Caronte, bivio Bagni, Bucolia, Acquadauzano, Gabella – vedi planimetria allegata;
–    ZONA H : S. EUFEMIA Centro –  vedi planimetria allegata;
–    ZONA I : S. EUFEMIA periferia – Sant’Eufemia Vetere, Bosco Amatello, San Pietro Lametino – vedi planimetria allegata.
Per le zone omogenee come sopra individuate vengono di seguito definite e riportate le fasce di oscillazione dei canoni per valori al mq/mensili.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione, recante altresì – come col presente Accordo formalmente si conviene – le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione Istat.
Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti all’interno della fascia di oscillazione e sulla base degli elementi oggettivi di cui alle tabelle sotto meglio riportate.

II) MODALITA’ PER IL CALCOLO DEL CANONE CONCORDATO:
I metri quadrati delle unità immobiliari (c.d. superficie convenzionale) sono dati dalla somma dei seguenti elementi:
a) l’intera superficie calpestabile;
b) il 50% della superficie delle autorimesse singole;
c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;
f) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto del 5%.
La superficie dei vani con altezza media inferiore a m 1,70  è conteggiata al 15%.
Per gli alloggi con superficie interna compresa tra 47 mq. e 70 mq., la superficie può essere aumentata del 15% e comunque non oltre i 70 mq.
Per gli alloggi con superficie interna pari e/o inferiore a 46 mq., la superficie può essere aumentata del 20%  e comunque fino ad un massimo di 50 mq.
I suddetti limiti tengono conto della Sentenza della Corte Costituzionale n° 236 del 18/6/1987.

III) INCREMENTI E DIMINUZIONI NEL CALCOLO DEL CANONE CONCORDATO:
1.    Le parti concordano che, limitatamente ai rinnovi contrattuali, gli incrementi riferiti alle superfici degli alloggi sino a 46 mq. non si applicheranno per i nuclei familiari e/o le coppie, anche di fatto (registrate all’anagrafe del Comune o da quello di provenienza come famiglia anagrafica legata da vincoli affettivi debitamente certificata dallo stato di famiglia), il cui reddito familiare non sia superiore a €.12.395,00 (limite di decadenza della Regione Calabria per gli alloggi ERP), da calcolarsi in base all’art. 21, I° comma della legge 457/78.
2.    Il valore unitario al mq. delle fasce di oscillazione potrà essere ridotto sino ad un massimo del 15% per gli alloggi la cui superficie sia pari o superiore ai 120 mq..
3.    Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni quattro, la fascia di oscillazione dei canoni di cui all’allegato, relativa al Comune e alle zone ove è ubicato l’immobile, potrà subire nei valori minimo e massimo un aumento del 3% per i contratti di durata superiore di quattro anni.
4.    Per le unità immobiliari completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato e con  elettrodomestici  completamente funzionanti, i valori delle fasce di oscillazione potranno aumentare fino ad un massimo del 15%. memtre nessun incremento sarà dovuto per mobilio incompleto o inefficiente.

FASCIA DI OSCILLAZIONE PER IL COMUNE di Lamezia Terme

Fascia minima Fascia media Fascia massima
mq/mensile   mq/mensile    mq/mensile
ZONA A                                                                  1,5-2,00        2,00-3,00        3.00-3,40
ZONA B                                                                  2,5-3,00        3,00-4,00        4,00-4,58
ZONA C                                                                  2,5-3,00        3,00-3,80        3,80-4,20
ZONA D                                                                  2,00-2,50      2,50-3,00        3,00-3,50
ZONA E                                                                  1,5-2,00         2,00-2,50        2,50-3,00
ZONA F                                                                  2,50-2,70       2,70-3,00        3,00-3,40
ZONA G                                                                 1,20-1,90       1,90- 2,20       2,20-2,80
ZONA H                                                                 2,50-2,80       2,80-3,80        3,80-4,40
ZONA I                                                                   1,80-2,00      2,00-2,50         2,50-2,90  


Al fine di individuare la specifica fascia di oscillazione di riferimento, per determinare il canone di locazione da applicare nei singoli casi, le parti convengono sulla definizione di alloggio “normale”, che come tale si colloca nella fascia di oscillazione “media”, ogni unità abitativa che sia dotata di allacciamento alla rete idrica, di erogazione di gas (anche tramite deposito rispondente alle vigenti normative di sicurezza), di allacciamento alla rete fognante, di idoneo impianto di riscaldamento singolo, di uno stato di manutenzione generale normale  e comunque dei requisiti previsti dall’allegata tabella 1 che potrà far oscillare il canone all’interno della fascia in rapporto agli elementi richiamati.
L’alloggio di tipo “normale”, come sopra definito, potrà collocarsi all’interno della fascia massima  in presenza di almeno 8 parametri tra quelli di seguito indicati.
L’alloggio di tipo “sufficiente” di cui alla tabella 1 si colloca nella fascia di oscillazione media; mentre l’alloggio di tipo “scadente”, nella fascia di oscillazione “minima”.
La determinazione del canone effettivamente applicabile, all’interno delle singole fasce  – minima, media, massima – è determinata dalle parti le quali potranno farsi assistere nella contrattazione dalle organizzazioni sindacali di categoria se richiesta anche da una sola parte.
Per la definizione del canone ed all’interno della fascia di oscillazione, si terrà altresì conto dello stato di manutenzione dell’alloggio e dello stabile, della tipologia, dei servizi utilizzabili quali mezzi di trasporto, scuole, etc., e di ogni elemento che lo caratterizzi tra quelli comunemente presenti nel mercato immobiliare: esposizione, rifiniture, e stato degli infissi, etc..
Il canone individuato sarà diminuito di una percentuale pari al 20% per alloggi situati al piano seminterrato – abitabile , e del 10% per quelli posti oltre il terzo piano senza ascensore; mentre per gli alloggi situati al piano attico panoramico, il canone sarà incrementato del 10%.

Aggiornamento ISTAT – Il canone potrà essere aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della variazione Istat; l’adeguamento decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta.
Parametri di riferimento per il calcolo del canone concordato
Per la determinazione del canone si tiene conto dei seguenti parametri e/o elementi:
1.    Posto auto assegnato;
2    Cortile d’uso comune, storico o attrezzato a verde;
3    Cantina;
4    Terrazza o balcone;
5    Area verde di pertinenza;
6    Impianto di condizionamento;
7    Impianto sportivo di pertinenza;
8    Doppi servizi;
9    Porta blindata;
10    Doppi vetri;
11    Giardino ad uso esclusivo con superficie di 80 mq. o oltre;
12    Stabile ultimato o completamente ristrutturato negli ultimi 10 anni;
13    Sistema di sicurezza o sistema di allarme;
14    Cucina abitabile con finestra;
15    Videocitofono;
16    Antenna centralizzata o impianto satellitare;
17    Linea telefonica e ADSL;
18    Riscaldamento autonomo;
19    Palazzina non superiore a quattro piani, con un massimo di tre appartamenti a piano;
20    Strutture di superamento di barriere architettoniche.

ART. 2
CONTRATTI PER USO TRANSITORIO
(Art. 5, comma 1, Legge 431/98)
Questi contratti corrispondenti alle normative dettate dalla Legge 431/98 e dalla Convenzione Nazionale (Allegato C), non sono ammessi ai benefici fiscali e sono possibili solo alle condizioni sotto elencate e nei Comuni firmatari del presente Accordo.
•    Durata: minima 1 (uno) mese – massima 18 (diciotto) mesi;
•    Canoni: come  da Accordo Territoriale per i canoni concordati
•    La transitorietà del contratto può essere motivata rispettivamente e separatamente sia da esigenze del locatore che del conduttore individuate all’atto della stipula del contratto come segue:
Particolari esigenze dei locatori
Quando il Proprietario ha necessità di adibire l’immobile, entro 18 mesi, ad uso proprio o di un parente, per motivi di:
•    trasferimento temporale della sede di lavoro;
•    matrimonio dei figli;
•    rientro dall’estero.
Particolari esigenze dei conduttori
Quando l’inquilino ha necessità transitoria per motivi di:
•    trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
•    contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza;
•    assegnazione di alloggio di ERP o, acquisto di immobile in Cooperativa o presso privati e che si renderà libero entro 18 mesi, come dimostrato dal Compromesso regolarmente registrato;
•    necessità di vicinanza momentanea a parenti bisognosi di cure;
•    frequenza a corsi di studio inferiori ai 6 (sei) mesi, debitamente comprovata.
Si precisa inoltre che per la stipula dei contratti di cui sopra è necessaria e sufficiente la sussistenza in capo ad una sola delle parti contraenti di una delle suindicate esigenze.
Validità contratti
I Contratti sono validi solo se stipulati secondo i Modelli Ministeriali del 30.12.2002 (Allegato C).

ART. 3
DIRITTI SINDACALI
Premessa
L’introduzione del metodo concertato e della contrattazione tra le parti sociali, apre un nuovo capitolo rispetto alle recenti relazioni sindacali. Ferma rimanendo la distinzione tra piccola e grande proprietà, si conviene tuttavia di dotarsi di una disciplina comune e unitaria per l’intero universo dell’inquilinato e di una carta dei diritti sindacali. Resta inteso che la Grande Proprietà si configura in quei Locatori che detengono oltre 15 alloggi, anche se in Comuni diversi.
Riunione
Le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini possono effettuare riunioni in ambienti idonei che la  proprietà potrà mettere a disposizione.
Delega sindacale
Laddove è possibile e comunque nei Grandi Enti, pubblici e privati, la Proprietà provvederà alla trattenuta mensile dei contributi sindacali per i Conduttori che ne facciano richiesta mediante la delega sottoscritta dal Conduttore e inoltrata al Proprietario dallo stesso, o per tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale l’inquilino aderisce.
Gestione contrattuale
Ferma  rimanendo la possibilità di Locatori e Conduttori, di richiedere l’assistenza delle organizzazioni firmatarie della presente Intesa Contrattuale, queste ultime si impegnano alla reciproca contestuale assistenza delle parti. Per la gestione contrattuale è prevista una quota di servizio del Locatore e del Conduttore

ART. 4
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
Le parti firmatarie del presente Accordo Territoriale si dotano di una “Commissione” per la risoluzione delle controversie sui canoni, sulla classificazione degli immobili, sugli oneri accessori, sulla ripartizione delle spese e sui diritti contrattuali e sindacali. Il ricorso avverrà dopo un primo tentativo esperito in sede sindacale tra le parti (inquilino e proprietario) che saranno rappresentate ognuna dalla propria sigla di appartenenza. Tale Commissione terrà conto anche di quanto previsto nel Protocollo d’Intesa tra Confedilizia e Sunia – Sicet – Uniat – siglato in Roma il 20 maggio 1999.
1.    Locatori e Conduttori, assistiti dalle rispettive Associazioni firmatarie dell’Intesa Territoriale, potranno attivare una procedura di accertamento contrattuale e di verifica della congruità e conformità del canone alle parti normative degli accordi locali e ai fini della compatibilità con le misure di agevolazioni fiscali previste al comma 4, dell’art. 2 e comma 1 dell’art. 8 della Legge 431/98.
2.    Tale accertamento potrà essere fatto presso la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale, costituita presso il Comune di Lamezia Terme, che si darà un proprio regolamento di disciplina, entro tre mesi dalla data del presente accordo.
3.    Se il tentativo di conciliazione darà esito positivo si procederà alla stipula di un Verbale di intesa conclusiva, il quale costituirà parte integrante del Contratto di Locazione.
4.    Il ricorso alla Commissione di Conciliazione Comunale, o il mancato accordo, non annullano il diritto delle parti sociali di promuovere ricorso alla Magistratura Ordinaria.

Art. 5

OSSERVATORIO LOCALE SULLA CONDIZIONE ABITATIVA
Le Organizzazioni Sindacali, firmatarie del presente accordo, si danno atto dell’opportunità d’istituire un osservatorio locale sulla condizione abitativa.
Detto osservatorio, una volta acquisita  la disponibilità del Comune di Lamezia Terme, si riunirà nei locali che il Comune  metterà a disposizione.
Il Comitato d’Indirizzo e controllo dovrà essere composto dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e della proprietà firmatari del presente accordo.
L’attivazione dell’osservatorio locale dovrà essere finalizzato alla realizzazione delle seguenti funzioni: banca dati sul sistema abitativo, flussi d’offerta e domanda di abitazioni, ricognizione e organizzazione delle conoscenze sulla condizione abitativa nel territorio, banca dati e monitoraggio dei prezzi, sia rispetto all’offerta a canone “concordato” sia rispetto all’offerta a canone “libero”.

Art. 6

DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Accordo entra in vigore con la firma di tutti i soggetti interessati e ammessi dalla Legge 431/98 e dal momento del sua deposito presso la Casa del Comune di Lamezia Terme.
La sua validità è di 3 (tre) anni, a partire dal deposito presso la Sede comunale sopra indicata. Il presente Accordo Territoriale, potrà formare oggetto di revisione anche prima della scadenza, per comprovati motivi di una delle Parti determinati da improvvise variazioni o modifiche delle condizioni di mercato locale degli affitti e/o sopraggiunti interventi modificativi in campo normativo e delle politiche fiscali.
Qualunque variazione o modifica non potrà comunque avvenire con atto unilaterale di una delle parti contraenti ma, con il metodo della proposta e della concertazione tra tutte le Parti Sociali ed Istituzionali firmatarie del presente Accordo Territoriale .L’Accordo mantiene comunque la sua validità sino al raggiungimento di un’eventuale nuovo Accordo Territoriale. 


Letto, approvato e sottoscritto in Lamezia Terme in data 24 Febbraio 2015

TABELLA 1
CRITERI ORIENTATIVI  PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI
Alloggio Normale*
•    Buona conservazione, intendendo l’alloggio di nuova costruzione o ristrutturazione avvenuta entro 30 anni:
•    riscaldamento singolo;
•    servizi igienici completi (doccia e/o vasca da bagno, bidet ecc..);

Alloggio Sufficiente*
Conservazione media;
costruzione o ristrutturazione effettuata oltre il 30° anno;
riscaldamento centralizzato e/o singolo;
servizi igienici incompleti;

Alloggio Scadente *
Conservazione scadente dello stabile e dell’alloggio;
costruzione o ristrutturazione integrale effettuata oltre il 50° anno;
riscaldamento centralizzato e/o singolo;
servizi igienici incompleti, con solo lavabo e WC;
mobilia insufficiente;

*Il Canone potrà oscillare in rapporto agli elementi richiamati

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