Novità dalla Legge di Stabilità 2020 /2 Articolo 1, commi 29-37 (Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

Articolo 1, commi 29-37
(Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

Il comma 29, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, assegna ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.
Il comma 30 stabilisce la misura dei contributi spettanti a ciascun comune; essi devono essere attribuiti entro il 31 gennaio 2020 con decreto del Ministero dell’interno, il quale assume altresì l’obbligo di comunicare a ciascun comune, entro il 10 febbraio 2020, l’importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.
Il comma 31 stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici.
Si stabilisce l’obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo; i contributi sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Si prevede il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020”. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministero dell’interno: le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza prevista. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo (commi 32-36).

Il comma 37 reca disposizioni in materia di trasparenza informativa.

Il comma 29, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, assegna ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
§ efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
§ sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Dal Dossier Camera dei Deputati

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