Addio alla Tasi: la nuova Imu sarà un’imposta unica, ma forse più cara.

L’imposta comunale sulla proprietà immobiliare è da sempre una di quelle tasse molto discusse e al centro di rivoluzioni, o presunte tali, del sistema fiscale. Si ricorda ancora la clamorosa abolizione dell’Ici (era il lontano 2008) che in realtà più che abolizione era stata una trasformazione da Ici a Imu. L’Imu stessa aveva già subito una prima trasformazione, da Imu a IUC, quando all’Imu erano state aggiunte altre imposte, in particolare la Tasi, quella stessa Tasi che oggi viene abolita. E la storia continua…

Storia di un’imposta che come tutte le imposte è sempre particolarmente antipatica. Se pensiamo poi che l’Imu, ex Ici, colpisce tuti i proprietari di casa, si capisce bene che l’antipatia verso questa tassa ha molti “sostenitori”. Ci sono da fare un po’ di distinzioni tra proprietari di prima casa e quelli di seconde case, ma di fatto parliamo di una tassa patrimoniale, che grava sul possesso di bene immobiliari, ma anche terreno o area edificabile, in cui il valore è determinato dal valore catastale moltiplicato per un’aliquota variabile che viene determinata nello specifico del comune dove si trova il bene, all’interno di valori minimi e massimi stabiliti però a livello nazionale.

Il meccanismo, non viene mutato in questo caso dalla Nuova Imu. Anzi, uno degli obiettivi perseguiti, in questo caso, è quello di semplificazione fiscale. Per questo la Nuova Imu va ad “assorbire” la Tasi, tornando ad essere una tassa che grava esclusivamente sulla proprietà e non più in parte su chi utilizzava l’immobile (l’inquilino nel nostro caso). Quella di una tassa patrimoniale che gravava, anche se solo in una minima percentuale, sugli inquilini ha rappresentato una grande novità.

Proviamo allora a fare un po’ di ordine.
Com’era la “vecchia” Imu?

Pima della riforma introdotta ora dalla Legge di stabilità 2020 l’Imu faceva parte della IUC: Imposta Unica Municipale, che includeva: Imu, Tasi, Tari          


IMU

L’Imu, l’abbiamo già detto, è l’imposta municipale sul possesso di un bene patrimoniale; era precedentemente l’Ici, era diventata Imu e basta, era stata poi assorbita nella IUC dal 2014.
Le aliquote Imu vengono deliberate di anno in anno dal comune di competenza e hanno un’aliquota base di 7,6 per mille, fino ad un massimo di 10,6 per mille. Tali aliquote si applicano su una base imponibile che si calcola partendo dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente fisso che, in caso di immobili abitativi è di 160.

ESEMPIO:

Immobile A/3 con rendita catastale di 482 euro; aliquota Imu su seconda casa a disposizione del 10,6 per mille.
CALCOLO: 482+5%= 506,1 euro *160 (coefficiente fisso per categorie catastali abitative) = 80.976 euro (Base imponibile).
Base imponibile di 80.976 * 1,06% (Aliquota comunale) = 858 euro (IMU da versare).


TASI

La Tasi, letteralmente Tariffa sui Servizi Indivisibili, veniva introdotta dal 2014 dalla Legge di stabilità con il comma 639 e si giustificava per sostenere le spese dei cosiddetti ” servizi indivisibili“, come per esempio l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la sicurezza, l’anagrafe, ecc. Servizi che gravano su chi possiede il bene, ma in parte anche su chi ne usufruisce direttamente, abitando l’immobile, come gli inquilini, appunto. A dover pagare tale imposta erano siano il proprietario che il titolare dell’immobile, secondo aliquote (massimo 1 per mille) e quote stabilite da ogni singolo comune a carico di proprietari e inquilini (da 10 a max 30% carico dell’inquilino). La base di calcolo rimane lo stesso dell’Imu (rendita + 5% *160).


ESEMPIO:

Immobile A/3 con rendita catastale di 482 euro; aliquota Tasi su seconda casa affittata dello 0,8 per mille, di cui 70% a carico del proprietario e 30& a carico dell’inquilino.
CALCOLO: 482+5%= 506,1 euro *160 (coefficiente fisso per categorie catastali abitative) = 80.976 euro (Base imponibile).

Base imponibile di 80.976 * 0,08% (Aliquota comunale) = 65 euro (Tasi totale da verse da versare).
Tasi per proprietario: 65*70%= 45 euro
Tasi per inquilino (da non versare se sa la casa come sua abitazione principale, ovvero ha qui la sua residenza) 65*30%= 20 euro
Già dal 2016 la TASI non è più dovuta sulle abitazioni principali e relative pertinenze; inoltre per immobili concessi in uso a familiari o affittati, quando il soggetto che detiene l’immobile lo utilizza come abitazione principale, la TASI è dovuta solo dal proprietario e non dall’inquilino.


TARI

La Tari, ovvero l’imposta sui rifiuti, non è invece oggetto di modifiche in questo ambito; ,si parla anche qui di nuova Tari che dovrà tenere in considerazione un nuovo e diverso metodo di calcolo, ma i comuni hanno ancora un po’ di tempo per deliberare i nuovi regolamenti e i criteri di calcolo sul principio “più inquini e più paghi”. Rimane in ogni caso un tributo a carico di chi occupa, ovvero abita, nella casa. Nel caso di casa concessa in affitto a carico degli inquilini, solitamente per occupazione almeno oltre i sei mesi.
Perché la Tasi viene abolita?

L’articolo 95 della Legge di Bilancio che l’ha esclusa, specifica che la TASI rappresentava una “duplicazione dell’IMU non più sorretta da valida giustificazione”, in quanto i punti che la differenziavano dall’IMU sono venuti meno col passare degli anni. “A tale riguardo, occorre mettere in evidenza che la manovra è stata strutturata ad invarianza di gettito e quindi in modo tale da non determinare un aumento della pressione fiscale.”
Nelle intenzioni, pertanto, è bene considerare che non si vogliono aumentare le imposte; per cui un proprietario si dovrebbe ritrovare a “spendere” la stessa cifra per l’Imu + tasi o – Tasi. Questo sulla carta, quello che verrà poi deliberato lo scopriremo solo un po’ alla volta, comune per comune.


La nuova IMU: aliquote

L’aliquota base della nuova IMU viene aumentata di un punto arrivando all’8,6 per mille, dal 7,6 per mille precedente.
Con delibera comunale è lasciato ai sindaci il potere di poter alzare ancora di più l’aliquota base per specifiche tipologie di immobili (per esempio seconde case tenute vuote), fino a un massimo di due punti, quindi arrivando al limite del 10,6 per mille, limite già previsto per la somma di Imu + Tasi. Nelle stesse delibere, verranno indicate anche eventuali riduzioni, di solito previste sulle case affittate con contratti a canone concordato, ad esempio.
Il limite del 10,6 per mille potrà, solo per il 2020, essere innalzato all’11,4 per mille ma solo per quei comuni che avevano già portato a tale massimale la somma di Imu e Tassi negli anni precedenti. Invariati, ovviamente, i meccanismi di calcolo che abbiamo già visto.
Rimane valida per le abitazioni affittate a canone concordato la detrazione del 25% sul tributo calcolato sulle tariffe comunali.

La nuova Imu: su quali immobili grava

Come per la precedente versione, l’Imu non si versa sulle abitazioni principali, ovvero sulle case possedute e abitate direttamente dai proprietari che vi hanno la residenza anagrafica (per precisione diciamo che vale su un solo immobile per nucleo familiare), ad esclusione di case di lusso, quindi quelle accatastate come A1, A8 e A9.


TIPOLOGIE DI IMMOBILI ESCLUSE DALL’APPLICAZIONE IMU

Vengono equiparate ad abitazioni principali:     
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
• gli alloggi sociali adibiti ad abitazione principale;
• la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
• un solo immobile, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
I singoli comuni possono equiparare ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti concessa in affitto.

La nuova Imu: chi paga

Anche in questo ambito non ci sono differenze rispetto al passato: l’imposta grava sui possessori di immobili, cioè proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
Vale su immobili con rendita catastale e grava proporzionalmente su ogni proprietario/titolare di diritto.

La nuova Imu: Quando e come pagare

Il pagamento della nuova Imu viene suddiviso in due rate: la prima da versare entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre, con possibilità di versare per intero la cifra entro il 16 giugno. Se si opta per le due rate, quella di giugno verrà calcolata sulla base delle aliquote e agevolazioni dell’anno precedente; a dicembre sarà possibile fare il conguaglio sulla base delle aliquote nel frattempo deliberate dal comune.
Per iniziare a pagare, la dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Quindi se si tratta di un possesso già in corso la dichiarazione non dovrebbe essere necessaria.

Nuova Imu: perché?

La motivazione principale è legata ad un’esigenza di contrastare l’evasione molto diffusa in ambito Imu e Tasi. Infatti, l’introduzione di una tassa unica sulla casa, l’Imu con esclusione della Tasi, fa parte del pacchetto di misure antievasione del Governo Conte.
D’altronde quella di contrastare l’evasione in questo ambito è una necessità evidente se si considera che il disavanzo tra il gettito erariale previsto e quello effettivamente entrato nelle casse dello Stato è di 5,1 miliardi di euro.
Evasione che si concretizza in particolare nel Sud Italia, a causa di minor controlli, ma anche perché sono numerosi i casi di immobili non utilizzati da famiglie che si sono trasferite.

Nel dettaglio:

  • in Calabria manca il 43,2% degli incassi potenziali;
    • in Campania la differenza è del 38,6%;
    • in Sicilia è al 36,7%;
    • in Basilicata l’evasione è pari al 35,6%;
    • in Lombardia è al 20,7%;
    • in Emilia Romagna è al 17,9%;
  • in Liguria è al 18,4%.

Vedremo se questa nuova Imu raggiungerà questo ambizioso obiettivo e se realmente non graverà ulteriormente sugli italiani onesti.

 

Tratto da: Blogaffitto

Articolo di  Isabella Tulipano

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