Mancata o errata indicazione dei dati catastali nei contratti di locazione

L’art.19 della legge n° 122 del 30 luglio 2010, dispone che a decorrere dal 1° luglio 2010,  

– la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere l’indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerato fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall’art. 69 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.-

Pertanto in caso di mancata o errata indicazione dei dati catastali, si applica una sanzione di entità compresa tra il 120 ed il 240% dell’imposta dovuta per la registrazione del contratto. Ipotizzando un contratto di locazione di un appartamento con canone mensile di € 600.00, l’imposta di registro del 2% ammonta a € 144.00 euro, con la conseguenza che la sanzione oscilla da un minimo di € 172.80 ad un massimo di € 345,60.

Rimane fermo che l’obbligo di indicare i dati catastali è in capo a chi esegue la registrazione, sia esso il proprietario o il conduttore.

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